Home
›
Guida
›
Camion all'estero: tasse, dogana e documenti
Camion all'estero: tasse, dogana e documenti
Guida

Camion all'estero: tasse, dogana e documenti

Vendere un camion all'estero dall'Italia: IVA su cessione intracomunitaria ed esportazione, verifica VIES, INTRASTAT, dogana e radiazione per esportazione.

Aggiornato a settembre 2026. Questo articolo descrive la disciplina italiana per il caso in cui un'impresa stabilita in Italia, soggetto passivo IVA, vende un autocarro usato a un acquirente in un altro Stato membro dell'Unione europea oppure in un paese terzo.

Vendere un camion all'estero: che cosa La aspetta

Per molti autocarri usati, soprattutto per i mezzi più anziani o con chilometraggio elevato, gli acquirenti esteri sono lo sbocco principale. Rispetto a una vendita in Italia si aggiungono però tre ambiti di adempimenti: il registro (il veicolo deve uscire dal PRA), l'IVA (la non imponibilità vale solo a condizioni precise) e le prove che il veicolo ha effettivamente lasciato l'Italia.

Il registro: radiazione per esportazione

Se il veicolo lascia definitivamente l'Italia, va chiesta al PRA la radiazione per esportazione, prevista dall'articolo 103 del Codice della Strada. Con l'esportazione definitiva il veicolo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli. Secondo ACI la norma prevede che la cancellazione sia preventiva all'esportazione, ma ammette anche la radiazione successiva. Le strade sono quindi due:

  • Radiazione prima della partenza. Per raggiungere il Paese di destinazione si possono chiedere il foglio di via e le targhe provvisorie alla Motorizzazione o a uno studio di consulenza automobilistica.
  • Radiazione dopo la reimmatricolazione all'estero. Se il veicolo è già stato immatricolato nel Paese di destinazione, alla domanda si allega la copia della carta di circolazione estera.

La radiazione la può richiedere l'intestatario o chi ne ha titolo, quindi anche l'acquirente con l'atto di vendita in originale. Servono l'istanza unificata, un documento d'identità valido, il Documento Unico oppure carta di circolazione e certificato di proprietà, le targhe (o la denuncia di furto o smarrimento) e la revisione in corso di validità. ACI indica emolumenti di 13,50 euro, diritti della Motorizzazione di 10,20 euro e imposta di bollo di 32,00 euro; la pratica si presenta al PRA su appuntamento prenotato online e viene lavorata in tempo reale. Un fermo amministrativo va cancellato prima; per un'ipoteca non scaduta occorre l'atto di assenso del creditore. Il bollo cessa dal periodo tributario successivo all'annotazione della radiazione.

Quali documenti preparare

  • Documento Unico, oppure carta di circolazione e certificato di proprietà (cartaceo o CDPD)
  • certificato di revisione in corso di validità (annuale sopra le 3,5 t), richiesto anche per la radiazione
  • atto di vendita con firma autenticata, più un contratto scritto con i dati di entrambe le parti, numero di telaio, chilometraggio, difetti noti e l'indicazione esplicita se il prezzo è al netto o al lordo dell'IVA
  • per la vendita nell'UE: numero di identificazione IVA dell'acquirente e l'esito della sua verifica in VIES
  • documenti di trasporto (per esempio CMR firmato o fattura del vettore); per l'esportazione fuori dall'UE, dichiarazione doganale ed esito di uscita
  • documentazione dell'ultima ispezione del tachigrafo e scarico dei dati
  • fatture di manutenzione, storico degli interventi, documenti dell'allestimento

Attenzione agli acquirenti poco seri

Nella vendita all'estero capita più spesso di trattare con un interessato che non conosce di persona. Lo schema tipico: il prezzo è concordato, ma al ritiro emergono all'improvviso difetti «nuovi» e l'acquirente chiede uno sconto. Metta in conto che il prezzo verrà ridiscusso e fissi prima la soglia sotto la quale non scende. Il pagamento avviene con bonifico e prima della consegna: consegni veicolo, chiavi e documenti solo dopo aver visto l'accredito sul Suo conto. Il contante è comunque escluso: la Banca d'Italia ricorda che la legge vieta pagamenti in contanti di 5.000 euro o più.

Il secondo rischio è fiscale: se l'acquirente non comunica un numero di identificazione IVA valido o manca la prova del trasporto, la non imponibilità viene meno e l'IVA la deve Lei, magari su un prezzo che aveva concordato come netto.

Quale IVA si applica alla vendita all'estero?

La vendita di un autocarro è una cessione di beni soggetta all'aliquota ordinaria del 22 per cento, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Nella vendita all'estero conta dove va il veicolo e chi lo compra.

Vendita a un'impresa di un altro Stato UE

È una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 30 agosto 1993, n. 331, che richiede «le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta». Devono quindi sussistere insieme tre elementi:

  1. il veicolo esce fisicamente dall'Italia e arriva in un altro Stato membro, trasportato da Lei, dall'acquirente o da terzi per conto di uno dei due;
  2. l'acquirente è un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro;
  3. la cessione è a titolo oneroso.

A questi si aggiungono due condizioni di natura sostanziale: l'acquirente deve averLe comunicato il proprio numero di identificazione IVA, e Lei deve aver presentato correttamente l'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, del DL 331/1993. Se il numero non è stato comunicato, oppure se l'elenco non è stato presentato o contiene dati incompleti o inesatti, la non imponibilità viene meno. Senza un numero di identificazione IVA valido dell'acquirente la vendita è imponibile in Italia al 22 per cento.

Vendita a un privato di un altro Stato UE

L'articolo 41 presuppone un cessionario soggetto d'imposta; un privato non lo è. La vendita è quindi imponibile in Italia con l'aliquota del 22 per cento, come una cessione interna.

Esportazione verso un paese terzo

Se il veicolo lascia il territorio dell'Unione, l'operazione è una cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPR 633/1972. Qui non esiste alcun requisito di partita IVA dell'acquirente; contano il trasporto e la prova doganale.

  • Lettera a): il trasporto o la spedizione fuori dall'Unione è eseguito da Lei o per Suo conto. In fattura: «operazione non imponibile, articolo 8, comma 1, lettera a)».
  • Lettera b): il trasporto è eseguito dall'acquirente non residente nell'Unione. I beni devono uscire dal territorio dell'Unione entro 90 giorni dalla consegna; in fattura: «operazione non imponibile, articolo 8, comma 1, lettera b)». Se il termine non è rispettato, è possibile regolarizzare versando l'imposta nei 30 giorni successivi.

Come si dimostra che il veicolo è andato all'estero?

La non imponibilità si regge sui documenti. Li raccolga al momento della consegna, non quando arriva un controllo.

Nella vendita a un'impresa di un altro Stato UE

  • Verifica del numero IVA in VIES. Il VIES della Commissione europea conferma se un numero di partita IVA è valido per le operazioni intracomunitarie. Salvi l'esito e lo conservi con la copia della fattura, e ripeta la verifica in prossimità della consegna. La Commissione avverte che la verifica «does not in itself give a right to exempt intra-Community supplies from Value Added Tax»: è necessaria, ma da sola non basta. Anche Lei deve risultare iscritto all'archivio VIES per effettuare cessioni intracomunitarie.
  • Prove di trasporto. L'articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 distingue due casi. Se il trasporto è curato da Lei o da terzi per Suo conto, occorrono almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da soggetti indipendenti tra loro e da Lei e dall'acquirente, per esempio un CMR firmato e la fattura del vettore. Se il trasporto è curato dall'acquirente, serve in più una dichiarazione scritta dell'acquirente con data di rilascio, nome e indirizzo, quantità e natura dei beni, luogo e data di arrivo. Indichi sempre il numero di telaio: lega in modo univoco la prova al veicolo ceduto.
  • Fattura senza IVA con l'annotazione «operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a) del DL n. 331/1993»; la fattura è esente da imposta di bollo. I dati passano per il Sistema di Interscambio con il codice destinatario convenzionale «XXXXXXX».
  • Elenco riepilogativo INTRASTAT delle cessioni ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del DL 331/1993: la sua omissione o l'indicazione di dati incompleti o inesatti incide sulla non imponibilità.

Nell'esportazione fuori dall'UE

  • Dichiarazione di esportazione. Secondo la Commissione europea si presenta all'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito o in cui le merci sono imballate o caricate per l'esportazione, in forma elettronica tramite l'Automated Export System (AES). L'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio di esportazione dell'uscita delle merci.
  • Numero EORI. Ogni operatore economico stabilito nel territorio doganale dell'Unione che presenta dichiarazioni doganali ne ha bisogno; lo attribuisce l'autorità doganale dello Stato in cui è stabilito, per un'impresa italiana quindi l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  • Esito di uscita. La prova dell'uscita si forma con la dichiarazione doganale di esportazione e con il relativo esito di uscita: la bolletta doganale, il messaggio telematico di uscita, oppure l'interrogazione dell'MRN (Movement Reference Number) presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Conservi l'esito insieme alla fattura. Una targa provvisoria, da sola, non è una prova di uscita.

Vendere all'estero con truckoo

Non vuole cercare e verificare da solo acquirenti all'estero? Su truckoo inserisce il veicolo una volta e riceve la valutazione gratuita entro 24 ore. Poi 1.500+ rivenditori ed esportatori verificati da 35+ Paesi presentano offerte vincolanti, ed è Lei a decidere se accettarne una. Il Suo partner contrattuale per contratto, pagamento e ritiro è truckoo, non l'acquirente estero. Per chi vende il servizio è gratuito.

Questo articolo fornisce un'informazione generale e non costituisce consulenza fiscale. Il singolo caso – in particolare le condizioni della non imponibilità e le prove richieste – va valutato con un commercialista o chiarito con l'Agenzia delle Entrate.

Fonti, aggiornate a settembre 2026: aliquota dall'articolo 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (testo su brocardi.it) e dalla scheda «IVA – norme generali e aliquote» dell'Agenzia delle Entrate; articoli 41 e 50 del DL 30 agosto 1993, n. 331, annotazione in fattura, imposta di bollo e SdI dalla Camera di commercio di Torino sulle cessioni intracomunitarie; articolo 8 del DPR 633/1972, termine di 90 giorni e prova dell'uscita dalla Camera di commercio di Torino sulle cessioni all'esportazione; articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; pagina VIES della Commissione europea; dichiarazione di esportazione e AES dalla pagina «Exportation» e numero EORI dalla pagina «Economic Operators Registration and Identification number (EORI)» della Commissione europea; radiazione per esportazione, documenti, importi, foglio di via e bollo da «Radiazione di un veicolo: esportazione all'estero» e «Radiazione per esportazione: informazioni utili» di ACI; limite al contante dalla pagina «Contante» della Banca d'Italia; documenti per la vendita dalla guida Documenti per la vendita del camion.

Altre guide

IVA sulla vendita di un camion · Documenti per la vendita del camion · Rivenditore, annuncio o asta? I canali di vendita · Valutazione gratuita del camion · Vendere un camion

Autor
Autore
Gabriel Böhm

Gabriel Böhm è amministratore delegato di truckoo GmbH, la piattaforma digitale che sta ridefinendo il commercio di veicoli commerciali in Europa. Con una passione per l’innovazione e l’efficienza, definisce la direzione strategica e promuove l’eccellenza operativa per connettere venditori e acquirenti in modo più intelligente, veloce e trasparente.

Veicolo pronto per la vendita? Bastano il libretto, i chilometri e alcune foto. La valutazione è gratuita e senza impegno: decide lei se vendere.
Richiedi una valutazione gratuita

Altri articoli

Altre conoscenze pratiche su vendita, valutazione e documenti.

Inserire il veicolo e ricevere offerte vincolanti

Bastano carta di circolazione, chilometraggio e foto. Rivenditori verificati fanno offerte vincolanti, Lei decide – gratuitamente e con truckoo come partner contrattuale.

Inserire il veicolo