
Vendere un camion all'estero dall'Italia: IVA su cessione intracomunitaria ed esportazione, verifica VIES, INTRASTAT, dogana e radiazione per esportazione.
Aggiornato a settembre 2026. Questo articolo descrive la disciplina italiana per il caso in cui un'impresa stabilita in Italia, soggetto passivo IVA, vende un autocarro usato a un acquirente in un altro Stato membro dell'Unione europea oppure in un paese terzo.
Per molti autocarri usati, soprattutto per i mezzi più anziani o con chilometraggio elevato, gli acquirenti esteri sono lo sbocco principale. Rispetto a una vendita in Italia si aggiungono però tre ambiti di adempimenti: il registro (il veicolo deve uscire dal PRA), l'IVA (la non imponibilità vale solo a condizioni precise) e le prove che il veicolo ha effettivamente lasciato l'Italia.
Se il veicolo lascia definitivamente l'Italia, va chiesta al PRA la radiazione per esportazione, prevista dall'articolo 103 del Codice della Strada. Con l'esportazione definitiva il veicolo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli. Secondo ACI la norma prevede che la cancellazione sia preventiva all'esportazione, ma ammette anche la radiazione successiva. Le strade sono quindi due:
La radiazione la può richiedere l'intestatario o chi ne ha titolo, quindi anche l'acquirente con l'atto di vendita in originale. Servono l'istanza unificata, un documento d'identità valido, il Documento Unico oppure carta di circolazione e certificato di proprietà, le targhe (o la denuncia di furto o smarrimento) e la revisione in corso di validità. ACI indica emolumenti di 13,50 euro, diritti della Motorizzazione di 10,20 euro e imposta di bollo di 32,00 euro; la pratica si presenta al PRA su appuntamento prenotato online e viene lavorata in tempo reale. Un fermo amministrativo va cancellato prima; per un'ipoteca non scaduta occorre l'atto di assenso del creditore. Il bollo cessa dal periodo tributario successivo all'annotazione della radiazione.
Nella vendita all'estero capita più spesso di trattare con un interessato che non conosce di persona. Lo schema tipico: il prezzo è concordato, ma al ritiro emergono all'improvviso difetti «nuovi» e l'acquirente chiede uno sconto. Metta in conto che il prezzo verrà ridiscusso e fissi prima la soglia sotto la quale non scende. Il pagamento avviene con bonifico e prima della consegna: consegni veicolo, chiavi e documenti solo dopo aver visto l'accredito sul Suo conto. Il contante è comunque escluso: la Banca d'Italia ricorda che la legge vieta pagamenti in contanti di 5.000 euro o più.
Il secondo rischio è fiscale: se l'acquirente non comunica un numero di identificazione IVA valido o manca la prova del trasporto, la non imponibilità viene meno e l'IVA la deve Lei, magari su un prezzo che aveva concordato come netto.
La vendita di un autocarro è una cessione di beni soggetta all'aliquota ordinaria del 22 per cento, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Nella vendita all'estero conta dove va il veicolo e chi lo compra.
È una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 30 agosto 1993, n. 331, che richiede «le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta». Devono quindi sussistere insieme tre elementi:
A questi si aggiungono due condizioni di natura sostanziale: l'acquirente deve averLe comunicato il proprio numero di identificazione IVA, e Lei deve aver presentato correttamente l'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, del DL 331/1993. Se il numero non è stato comunicato, oppure se l'elenco non è stato presentato o contiene dati incompleti o inesatti, la non imponibilità viene meno. Senza un numero di identificazione IVA valido dell'acquirente la vendita è imponibile in Italia al 22 per cento.
L'articolo 41 presuppone un cessionario soggetto d'imposta; un privato non lo è. La vendita è quindi imponibile in Italia con l'aliquota del 22 per cento, come una cessione interna.
Se il veicolo lascia il territorio dell'Unione, l'operazione è una cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPR 633/1972. Qui non esiste alcun requisito di partita IVA dell'acquirente; contano il trasporto e la prova doganale.
La non imponibilità si regge sui documenti. Li raccolga al momento della consegna, non quando arriva un controllo.
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Questo articolo fornisce un'informazione generale e non costituisce consulenza fiscale. Il singolo caso – in particolare le condizioni della non imponibilità e le prove richieste – va valutato con un commercialista o chiarito con l'Agenzia delle Entrate.
Fonti, aggiornate a settembre 2026: aliquota dall'articolo 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (testo su brocardi.it) e dalla scheda «IVA – norme generali e aliquote» dell'Agenzia delle Entrate; articoli 41 e 50 del DL 30 agosto 1993, n. 331, annotazione in fattura, imposta di bollo e SdI dalla Camera di commercio di Torino sulle cessioni intracomunitarie; articolo 8 del DPR 633/1972, termine di 90 giorni e prova dell'uscita dalla Camera di commercio di Torino sulle cessioni all'esportazione; articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; pagina VIES della Commissione europea; dichiarazione di esportazione e AES dalla pagina «Exportation» e numero EORI dalla pagina «Economic Operators Registration and Identification number (EORI)» della Commissione europea; radiazione per esportazione, documenti, importi, foglio di via e bollo da «Radiazione di un veicolo: esportazione all'estero» e «Radiazione per esportazione: informazioni utili» di ACI; limite al contante dalla pagina «Contante» della Banca d'Italia; documenti per la vendita dalla guida Documenti per la vendita del camion.
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