
Documento Unico, revisione annuale, atto di vendita con firma autenticata, passaggio di proprietà al PRA e radiazione per esportazione: la lista di controllo.
Chi vende in Italia un autocarro usato con massa complessiva superiore a 3,5 t ha bisogno di pochi documenti, ma devono essere quelli giusti e in regola: il documento di circolazione e di proprietà, il certificato di revisione, un atto di vendita con firma autenticata e, se il mezzo va all'estero, la radiazione per esportazione. Qui trova, documento per documento, che cosa serve, chi lo rilascia e che cosa succede al momento della vendita.
Dal 1° gennaio 2020 i veicoli ricevono il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), che riunisce in un solo documento la carta di circolazione e il certificato di proprietà. Per i veicoli immatricolati prima e non ancora convertiti valgono la carta di circolazione e il certificato di proprietà, cartaceo o digitale (CDPD): ACI precisa che i vecchi documenti restano validi «fino a quando non verrà rilasciato un nuovo DU», e che il DU viene emesso alla prima operazione successiva, per esempio proprio un passaggio di proprietà.
Con la vendita questi documenti passano all'acquirente, che dopo la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) riceve un DU intestato a sé. Prima di pubblicare l'annuncio verifichi che sul veicolo non risultino annotazioni come un fermo amministrativo, un'ipoteca o un'iscrizione legata a un finanziamento o a un leasing: sono vincoli che emergono allo sportello e possono bloccare una vendita già concordata.
Per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t la revisione è annuale: lo stabilisce l'articolo 80, comma 4, del Codice della Strada. La prima si effettua a un anno dalla prima immatricolazione e i controlli seguono il DM n. 214/2017. La prova si svolge presso un ufficio della Motorizzazione Civile o, dopo la Legge di Bilancio 2019, presso officine private autorizzate, il cui elenco è consultabile sul Portale dell'Automobilista. Per la prenotazione in Motorizzazione servono il modello TT2100, la copia del documento di circolazione e la ricevuta PagoPA con codice tariffa N046. A esito positivo vengono rilasciati un adesivo e il certificato di revisione.
Nella vendita il certificato conta due volte. È un dato verificabile, non un'opinione sullo stato del mezzo, e regge quando al ritiro arriva la richiesta di uno sconto. E se il veicolo va all'estero, ACI richiede per la radiazione per esportazione che la revisione sia in corso di validità (punto 6).
In Italia la cessione di un veicolo si documenta con l'atto di vendita, in una delle forme indicate da ACI: dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, contratto di vendita con firme autenticate di venditore e acquirente, oppure atto pubblico. In ogni caso serve l'autenticazione della firma del venditore, per la quale Le occorre un documento d'identità in corso di validità.
La firma si può autenticare:
Se il veicolo ha il Documento Unico, allo STA il venditore firma con firma elettronica avanzata (FEA): non serve la marca da bollo e si versano 16,00 euro direttamente allo sportello. L'atto di vendita serve al registro; le condizioni della vendita – prezzo, stato, difetti noti, garanzia, consegna – vanno in un contratto scritto, di cui trattiamo nella guida sulla vendita legalmente sicura.
La richiesta di passaggio di proprietà la presenta l'acquirente, o una persona da lui incaricata, a uno STA. ACI indica che entro sessanta giorni dall'autentica va richiesto il rilascio del Documento Unico; la pratica viene lavorata allo sportello in tempo reale. Occorrono l'istanza unificata, i documenti d'identità validi delle parti, la tessera sanitaria o del codice fiscale, il certificato di proprietà (CDP o CDPD) e la carta di circolazione oppure il DU.
ACI indica questi importi: emolumenti ACI 27,00 euro, diritti della Motorizzazione 10,20 euro, imposta di bollo 32,00 euro per l'istanza unificata e 16,00 euro per il rilascio del documento, più l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), che varia per tipo di veicolo e provincia.
Il termine riguarda l'acquirente, ma l'interesse è Suo: finché la trascrizione non è avvenuta, nei registri il veicolo risulta ancora intestato a Lei. La via più sicura è autenticare la firma allo STA, dove l'autentica va insieme alla richiesta di trascrizione. Se la firma viene autenticata altrove, concordi per iscritto chi presenta la pratica ed entro quando, e si faccia consegnare copia della ricevuta.
Se il mezzo è dotato di tachigrafo, due punti riguardano la vendita. Il Regolamento (UE) n. 165/2014 prevede che i tachigrafi siano sottoposti a ispezioni periodiche da parte di officine autorizzate almeno ogni due anni (articolo 23): consegni all'acquirente la documentazione dell'ultima ispezione. Inoltre le imprese di trasporto devono conservare le registrazioni per almeno un anno (articolo 33), e il Regolamento (UE) n. 581/2010 fissa in 90 giorni il periodo massimo per scaricare i dati dall'unità di bordo. Scarichi quindi la memoria di massa prima della consegna: dopo, il veicolo non è più nella Sua disponibilità.
Se il veicolo lascia definitivamente l'Italia, va chiesta al PRA la radiazione per esportazione, prevista dall'articolo 103, comma 1, del Codice della Strada. La può richiedere l'intestatario o chi ne ha titolo, quindi anche l'acquirente con l'atto di vendita in originale, oppure un delegato con procura firmata. Servono un documento d'identità valido, il DU oppure carta di circolazione e certificato di proprietà, le targhe (o la denuncia di furto o smarrimento) e la revisione in corso di validità. ACI indica emolumenti di 13,50 euro, diritti della Motorizzazione di 10,20 euro e imposta di bollo di 32,00 euro; la pratica si presenta al PRA su appuntamento prenotato online e viene lavorata in tempo reale.
La radiazione si può chiedere anche dopo l'esportazione, se il veicolo è stato reimmatricolato all'estero, allegando copia della carta di circolazione estera. Per raggiungere il Paese di destinazione si possono chiedere foglio di via e targhe provvisorie alla Motorizzazione o a uno studio di consulenza automobilistica. Con la radiazione il veicolo esce dal PRA e dall'Archivio Nazionale dei Veicoli, e il bollo cessa dal periodo tributario successivo all'annotazione. Un fermo amministrativo va cancellato prima; per ipoteche, pignoramenti o sequestri serve l'assenso del creditore.
Sul piano fiscale, la cessione a un'impresa di un altro Stato UE e l'esportazione fuori dall'Unione sono non imponibili solo se Lei conserva le prove: partita IVA verificata in VIES, documenti di trasporto, esito di uscita doganale. Tutti i dettagli sono nella guida IVA sulla vendita di un camion.
Nessuna norma obbliga a consegnare fatture di manutenzione o lo storico degli interventi, ma sono ciò che dà valore al mezzo: dimostrano che gli intervalli sono stati rispettati e rispondono in anticipo alle domande di un acquirente professionale. Aggiunga la documentazione dell'allestimento, per esempio di gru, sponda idraulica, cassone ribaltabile o gruppo frigorifero.
Fonti, aggiornate a settembre 2026: Documento Unico, certificato di proprietà digitale, forme dell'atto di vendita, documenti, termine di sessanta giorni e importi dalla pagina «Passaggio di proprietà: informazioni utili» di ACI; luoghi e modalità dell'autentica da «Autentica della firma del venditore» di ACI; periodicità annuale dall'articolo 80 del Codice della Strada; prima scadenza, sede della prova e documenti della revisione da dgtne.it (Direzione Generale Territoriale del Nord Est) e fleetmagazine.com; radiazione per esportazione da «Radiazione di un veicolo: esportazione all'estero» e «Radiazione per esportazione: informazioni utili» di ACI; tachigrafo dal Regolamento (UE) n. 165/2014 su EUR-Lex e, per i 90 giorni, dalla scheda sul Regolamento (UE) n. 581/2010 della Rivista giuridica ACI.
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