
IVA al 22 % in Italia, non imponibilità per le cessioni intra-UE con partita IVA valida e per le esportazioni, con le prove richieste.
Quando un'impresa stabilita in Italia vende un veicolo industriale, il trattamento IVA dipende da chi è l'acquirente e da dove finisce il veicolo. Le regole sono tre: imposta piena in Italia, non imponibilità per la cessione intracomunitaria, non imponibilità per l'esportazione. Le due non imponibilità però non si presumono: si devono dimostrare. Di seguito le domande che tornano più spesso, con i riferimenti normativi.
L'aliquota ordinaria. L'articolo 16, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che "l'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione". Su un prezzo netto di 100.000 euro l'imposta è quindi di 22.000 euro.
Da qui una raccomandazione pratica per la trattativa: chiarisca per iscritto, prima di confermare, se il prezzo pattuito è al netto o al lordo dell'IVA. Su un veicolo industriale la differenza è di decine di migliaia di euro.
No, e questo è l'equivoco più diffuso. La cessione a un'altra impresa italiana non è esente: l'IVA va addebitata e versata esattamente come nella vendita a un privato. La differenza sta solo a valle, in capo all'acquirente.
L'acquirente che è soggetto passivo detrae l'imposta che le ha pagato. L'articolo 19, primo comma, del DPR 633/1972 prevede infatti che sia detraibile "l'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione". Per lui, quindi, l'imposta è economicamente neutra; ma è dovuta comunque, e la deve il venditore.
Quando si tratta di una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 30 agosto 1993, n. 331. La norma richiede "le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta".
Ne derivano tre elementi che devono sussistere insieme:
A questi si aggiungono due condizioni che oggi hanno natura sostanziale, non formale: l'acquirente deve averle comunicato il proprio numero di identificazione IVA, e Lei deve aver presentato correttamente l'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, del DL 331/1993. Se il numero non è stato comunicato, oppure se l'elenco riepilogativo non è stato presentato o contiene dati incompleti o inesatti, la non imponibilità viene meno e l'operazione torna imponibile in Italia.
Se l'acquirente in un altro Stato UE è un privato, l'articolo 41 non si applica, perché la norma presuppone un cessionario soggetto d'imposta. La vendita è quindi imponibile in Italia con l'aliquota del 22 per cento, come una cessione interna.
Attraverso il VIES (VAT Information Exchange System), il sistema della Commissione europea che consente di interrogare gli archivi nazionali e confermare se un numero di partita IVA è valido per le operazioni intracomunitarie. Stampi o salvi l'esito dell'interrogazione e lo conservi insieme alla copia della fattura, e ripeta la verifica in prossimità della consegna: un riscontro di sei mesi prima non dice nulla sul giorno della cessione.
Due avvertenze che vengono dalla stessa Commissione. La prima: la verifica in VIES "does not in itself give a right to exempt intra-Community supplies from Value Added Tax" — il riscontro positivo è necessario ma non basta da solo, perché restano da provare il trasporto e gli altri requisiti. La seconda: un esito negativo non significa necessariamente che l'impresa non esista, poiché alcuni Stati membri richiedono un'iscrizione separata per le operazioni intra-UE e gli aggiornamenti degli archivi nazionali non sono immediati. Anche in Italia l'operatore deve risultare iscritto all'archivio VIES per poter effettuare cessioni intracomunitarie: verifichi quindi anche la propria posizione, non solo quella della controparte.
Il riferimento è l'articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che distingue due situazioni.
Sui veicoli industriali indichi sempre nei documenti il numero di telaio: è l'unico dato che lega in modo univoco la prova di trasporto al bene ceduto.
Una scadenza da tenere presente: quando il trasporto è a cura dell'acquirente, i beni devono arrivare nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Il mancato rispetto del termine è sanzionato, con possibilità di regolarizzazione nei 30 giorni successivi.
Tre adempimenti accompagnano ogni cessione intracomunitaria:
XXXXXXX.Se il veicolo lascia il territorio dell'Unione — per la Serbia, la Turchia, il Nord Africa, il Medio Oriente — l'operazione è una cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPR 633/1972. Qui non esiste alcun requisito di partita IVA, perché nei paesi terzi non c'è. Contano il trasporto e la prova doganale.
La prova dell'uscita si forma con la dichiarazione doganale di esportazione presentata in dogana e con il relativo esito di uscita: la bolletta doganale, il messaggio telematico di uscita, oppure l'interrogazione dell'MRN (Movement Reference Number) presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Conservi l'esito dell'interrogazione insieme alla fattura. Una targa di esportazione, da sola, non è una prova di uscita.
| Caso | Trattamento IVA | Riferimento | Cosa serve |
|---|---|---|---|
| Vendita in Italia, a impresa o a privato | Imponibile, 22 % | Art. 16, c. 1, DPR 633/1972 | Fattura con IVA esposta |
| Vendita a soggetto passivo in altro Stato UE | Non imponibile | Art. 41, c. 1, lett. a), DL 331/1993 | Partita IVA comunicata e verificata in VIES, prove di trasporto ex art. 45-bis Reg. UE 282/2011, elenco INTRASTAT |
| Vendita a privato in altro Stato UE | Imponibile in Italia, 22 % | Art. 41 presuppone un cessionario soggetto d'imposta | Fattura con IVA esposta |
| Esportazione in paese terzo | Non imponibile | Art. 8, c. 1, lett. a) e b), DPR 633/1972 | Dichiarazione doganale ed esito di uscita (bolletta doganale, MRN); per la lett. b) uscita entro 90 giorni |
Di norma no. Il regime del margine dell'articolo 36 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, riguarda il soggetto passivo-rivenditore, cioè chi acquista beni usati — tra cui i mezzi di trasporto — per rivenderli nell'esercizio della propria attività. Chi vende un veicolo proveniente dal proprio parco aziendale, e non acquistato per la rivendita, non rientra in questa categoria.
Dove il regime si applica, funziona così: l'imposta non colpisce l'intero prezzo di vendita ma solo il margine, cioè la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie. Presupposto è che l'acquisto sia avvenuto senza addebito di IVA — tipicamente da un privato, o da un soggetto che non ha potuto detrarre l'imposta, o da un soggetto in regime di franchigia.
Due conseguenze che vengono spesso ignorate: l'imposta sull'acquisto e sulle riparazioni non è detraibile, e in fattura non si espone separatamente l'IVA. L'acquirente, di conseguenza, da quella fattura non detrae nulla.
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Fonti consultate a settembre 2026: art. 16 e art. 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (testo dell'articolo su brocardi.it); scheda "IVA – norme generali e aliquote" dell'Agenzia delle Entrate; "VAT rates applied in the Member States of the European Union" della Commissione europea, che indica per l'Italia l'aliquota ordinaria del 22 %; art. 41 e art. 50 del DL 30 agosto 1993, n. 331, e art. 8 del DPR 633/1972 nella ricostruzione della Camera di commercio di Torino sulle cessioni intracomunitarie e sulle cessioni all'esportazione; art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, per il termine di novanta giorni nelle cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario (in vigore dal 1° settembre 2024), riportato nella scheda della Camera di commercio di Torino sulle cessioni intracomunitarie; art. 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; pagina VIES e guida "Check a VAT number (VIES)" della Commissione europea; Direttiva 2006/112/CE su EUR-Lex; art. 36 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, per il regime del margine.
Questo articolo fornisce un'informazione generale sulla disciplina IVA e non costituisce consulenza fiscale. Le aliquote, i termini e gli obblighi di comunicazione cambiano, e l'esito dipende dalla singola operazione: prima di emettere fattura faccia valutare il Suo caso concreto da un commercialista o richieda un chiarimento all'Agenzia delle Entrate.
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